Politica e istituzioni
Esenzione bollo auto 2027: cosa prevede davvero il decreto-legge n. 162
Soglia di 80 kW, un solo veicolo, criterio del meno potente, assicurazione, compensazioni regionali e coperture: verifica sul testo ufficiale.
- Pubblicata
- 20/09/2026
- Ultimo aggiornamento
- 20/09/2026
- Revisione
- 1
- Stato
- Analisi documentale · Revisione 1
Sintesi
Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 introduce per il solo anno 2027 un’esenzione dalla tassa automobilistica per specifici veicoli intestati a persone fisiche. Il testo ufficiale definisce con precisione soglia di potenza, scelta del veicolo agevolato, requisito assicurativo, compensazioni alle Regioni e coperture finanziarie. Alcune semplificazioni diffuse negli annunci non coincidono però con ciò che il decreto stabilisce realmente.
Fatti accertati
Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed è entrato in vigore il 18 settembre 2026.
Fonti: GU-162-01, NORMATTIVA-162-01
L’articolo 2 prevede l’esenzione dalla tassa automobilistica esclusivamente per l’anno 2027 e con riferimento a un solo veicolo regolarmente assicurato per ciascuna persona fisica che possieda i requisiti previsti.
Fonti: GU-162-01
Per le autovetture, l’esenzione riguarda i soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e con potenza non superiore a 80 kW.
Fonti: GU-162-01
Se una persona ha più autovetture agevolabili, l’esenzione si applica a una sola vettura e viene attribuita a quella con la minore potenza espressa in kW. In caso di pari potenza, viene scelta l’autovettura che, senza agevolazione, avrebbe il bollo di importo più basso.
Fonti: GU-162-01
Per motocicli e ciclomotori alimentati a benzina l’esenzione è prevista solo se il soggetto non risulta passivo della tassa automobilistica per alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW. Anche in questo caso il decreto disciplina il criterio di scelta quando vi sono più mezzi agevolabili.
Fonti: GU-162-01
L’esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Fonti: GU-162-01
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome l’applicazione dell’esenzione è subordinata a un accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica come tributo proprio.
Fonti: GU-162-01
Il decreto prevede per il 2027 un trasferimento complessivo di 2.293,5 milioni di euro a Regioni e Province autonome per compensare la riduzione di gettito derivante dall’esenzione. Il riparto deve essere stabilito entro il 31 marzo 2027 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Fonti: GU-162-01
La cifra di 2.362 milioni di euro indicata all’articolo 7 per il 2027 non rappresenta il costo della sola esenzione bollo: è la quantificazione complessiva degli oneri derivanti da più disposizioni del decreto, comprendendo gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 e l’incremento di un fondo previsto dallo stesso articolo 7.
Fonti: GU-162-01
Per il 2027 l’articolo 7 copre i 2.362 milioni attraverso più voci: 24,3 milioni da maggiori entrate e minori spese derivanti dall’articolo 1; 309 milioni da riduzione di stanziamenti MEF; 100 milioni da un fondo già previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020; 128,7 milioni da fondi speciali di parte corrente; 70 milioni dal fondo per esigenze indifferibili; 270 milioni dal Fondo interventi strutturali di politica economica; 1.460 milioni mediante versamento all’entrata delle somme accertate ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
Fonti: GU-162-01
Il decreto-legge è attualmente in corso di conversione. Il disegno di legge C.3106 è stato presentato e assegnato alla Commissione Finanze della Camera il 18 settembre 2026; alla data di questa analisi l’esame non risulta ancora iniziato e il termine di conversione indicato è il 16 novembre 2026.
Fonti: PARLAMENTO-3106-01
Elementi non confermati
- Il testo vigente non prevede un’esenzione permanente: la misura è espressamente riferita al 2027. Eventuali proroghe o stabilizzazioni future non possono essere date per acquisite.
- Il riparto dei 2.293,5 milioni tra le singole Regioni e Province autonome non è ancora determinato nel decreto: è rinviato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2027.
- Per le autonomie speciali l’effettiva applicazione dipende dagli accordi previsti dall’articolo 2, comma 4; alla data dell’analisi non assumiamo come conclusi accordi non ancora documentati.
- Il decreto non fornisce, nell’articolo 2, un numero puntuale di beneficiari. Senza una relazione tecnica o un documento ufficiale che esponga tale calcolo, non attribuiamo al testo stime diffuse altrove.
- La conversione parlamentare può modificare il decreto. Questa analisi descrive il testo vigente e lo stato dell’iter alla data del 20 settembre 2026.
Contesto e documenti
La misura è contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026, inserito in un provvedimento più ampio che comprende interventi su carburanti, fiscalità, diritto allo studio e Fondazione Milano-Cortina 2026.
L’espressione giornalistica “abolizione del bollo auto” è più ampia di ciò che stabilisce il testo. Il decreto introduce una esenzione temporanea e selettiva per il 2027, subordinata a requisiti soggettivi e oggettivi e limitata a un solo veicolo.
Il requisito “regolarmente assicurato” è scritto direttamente nel comma 1 dell’articolo 2. Non è quindi un requisito desunto da dichiarazioni politiche o da interpretazioni successive.
Per le autovetture la soglia di 80 kW è inclusiva: il testo usa la formula “non superiore a 80 kW”. Una vettura con potenza esattamente pari a 80 kW rientra quindi nella soglia prevista, ferma restando la presenza degli altri requisiti.
Il criterio del veicolo meno potente non è una scelta facoltativa del contribuente quando vi siano più autovetture agevolabili: è il criterio stabilito dal decreto per individuare l’unico veicolo cui applicare l’esenzione.
Analisi LIS
La prima distinzione necessaria riguarda il termine “abolizione”. Il testo ufficiale non elimina in via generale la tassa automobilistica: introduce una esenzione per un periodo definito, riferita ai pagamenti con scadenza ordinaria nel 2027, per una platea delimitata di persone fisiche e veicoli.
Anche la soglia degli 80 kW va letta insieme al resto della norma. Non basta che una vettura sia sotto soglia: il soggetto deve essere passivo della tassa, il veicolo deve rientrare nelle alimentazioni indicate, deve essere regolarmente assicurato e, se esistono più vetture agevolabili, l’esenzione viene attribuita secondo il criterio legale della minore potenza.
Un secondo punto di possibile confusione riguarda gli importi finanziari. I 2.293,5 milioni sono espressamente collegati alla compensazione della perdita di gettito regionale determinata dall’articolo 2. I 2.362 milioni citati dall’articolo 7 sono invece l’ammontare aggregato degli oneri 2027 di più misure del decreto. Presentare 2,362 miliardi come “costo del bollo” significa sovrapporre due grandezze diverse.
Le coperture non risultano concentrate in una singola voce: l’articolo 7 costruisce un insieme di fonti finanziarie che, per il 2027, sommano al totale indicato. Questo è un dato verificabile direttamente nel testo normativo; non è necessario dedurre l’esistenza o l’assenza di copertura dalla sola comunicazione politica.
Il fatto che il decreto sia già in vigore non equivale a dire che il testo sia definitivo. Come ogni decreto-legge, deve essere convertito entro il termine costituzionale. Durante l’iter parlamentare possono essere approvate modifiche. Per questo un’analisi corretta deve indicare sia ciò che è oggi vigente sia lo stato della conversione.
Dal punto di vista informativo, il metodo più affidabile è quindi separare tre livelli: ciò che era stato annunciato; ciò che è effettivamente scritto nel decreto; ciò che resta ancora da definire con atti successivi o con la conversione parlamentare.
Conclusioni
Alla data del 20 settembre 2026 è confermata un’esenzione dalla tassa automobilistica per il 2027, non un’abolizione generale e permanente del bollo auto.
Per le autovetture la soglia è “non superiore a 80 kW”; l’agevolazione riguarda un solo veicolo regolarmente assicurato e, in presenza di più vetture agevolabili, si applica alla meno potente, con il criterio del bollo più basso in caso di pari potenza.
È confermata una compensazione complessiva di 2.293,5 milioni di euro a Regioni e Province autonome per il 2027, mentre il riparto territoriale deve essere definito successivamente dal MEF.
I 2.362 milioni dell’articolo 7 non sono il costo della sola esenzione bollo ma il totale 2027 di più disposizioni del decreto; le relative coperture sono articolate in diverse voci finanziarie espressamente indicate dalla norma.
L’iter parlamentare di conversione è appena iniziato e il testo può ancora cambiare. Eventuali aggiornamenti sostanziali dovranno quindi essere registrati come nuova revisione dell’analisi.
Fonti e documenti
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GU-162-01
Fonte primaria · testo normativo ufficiale
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 — Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 — Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2026-09-17.
Apri la fonteConsultata il 20/09/2026.
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NORMATTIVA-162-01
Fonte istituzionale · testo vigente
Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 — Normattiva, 2026-09-17.
Apri la fonteConsultata il 20/09/2026.
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PARLAMENTO-3106-01
Fonte istituzionale · iter parlamentare
Atto Camera n. 3106 — Conversione del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 — Parlamento italiano · scheda iter, 2026-09-18.
Apri la fonteConsultata il 20/09/2026.
Cronologia revisioni
- Rev. 1
Pubblicazione iniziale basata sul testo del decreto-legge n. 162/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sulla versione vigente in Normattiva e sullo stato dell’iter parlamentare di conversione C.3106.